Associazione Sportiva Dilettantistica di piloti praticanti il volo libero in deltaplano e parapendio |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“VOLO LIBERO BERGAMO”
NUOVO STATUTO SOCIALE
Approvato dalla Assemblea ordinaria del 04 novembre 2005
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Articolo 1
E’ costituita la Associazione Sportiva Dilettantistica denominata VOLO LIBERO BERGAMO in breve VLB.
Il VLB é ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero e apartitico. Esso svolge la sua attività in ambito nazionale e internazionale.
Nello svolgimento di tali attività, il VLB non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.
Il VLB potrà aderire e/o associarsi ad altre organizzazioni delle quali riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi.
Come ciò possa avvenire, sarà di volta in volta stabilito dalla Assemblea dei Soci.
La durata del VLB é illimitata.
TITOLO II – SCOPI E FINALITA’
Articolo 2
La Associazione é costituita allo scopo di:
Articolo 3
La vita della Associazione é disciplinata dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.
La Associazione é costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.
TITOLO III – SOCI
Articolo 4
Possono aderire al VLB, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza e opinioni, si riconoscano nello statuto e intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
I soci possono essere:
1 - Ordinari: persone fisiche, piloti in possesso dell’attestato VDS o allievi inseriti in un corso presso una scuola certificata per il conseguimento del medesimo, che aderiscono alla Associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa; tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano diritto di voto.
2 - Onorari: persone fisiche o giuridiche (include gruppi e/o altre organizzazioni) che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore della Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I Soci Onorari non sono obbligati a versare le quote associative.
3 - Sostenitori: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari o Onorari, contribuiscono agli scopi della Associazione mediante conferimenti in denaro o in natura.
Articolo 5
La qualifica di Socio si perde per:
I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio
della Associazione stessa.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
CAPO I – GENERALITA’
Articolo 6
Organi Sociali del VLB:
CAPO II – ASSEMBLEA
Articolo 7
La Assemblea é costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e dai Soci Ordinari.
Essa rappresenta il massimo organo deliberante e ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali.
Essa può essere Ordinaria e Straordinaria.
La Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
La Assemblea potrà eventualmente nominare dei Revisori dei Conti nel numero di tre per verificare l’operato del Segretario e del Tesoriere e nominare, facoltativamente, i membri del Collegio dei Probiviri.
Il VLB ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti Onorari scelti tra le persone, anche non aderenti alla Associazione, che per le loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio alla Associazione o ne hanno perseguito i fini.
Articolo 8
La Assemblea é convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e ha il compito di:
Articolo 9
L’Assemblea Straordinaria é convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure, su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci.
Articolo 10
La convocazione della Assemblea é da effettuare mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati:
L’Assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
La riunione in seconda convocazione é valida qualunque sia il numero dei presenti.
La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Articolo 11
Hanno diritto di voto nella Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto.
I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare alle riunioni della Assemblea senza diritto di voto.
Articolo 12
L’Assemblea é presieduta dal Presidente del VLB o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
La funzioni di segretario vengono svolte dal Consigliere Segretario del VLB o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dalla Assemblea.
I verbali della Assemblea vengono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente.
Le deliberazioni della Assemblea vengono adottate a maggioranza semplice (cinquanta + uno) dei votanti.
Le deliberazioni sui seguenti temi vengono prese a maggioranza qualificata (due terzi) dei votanti:
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
CAPO III – CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo é composta da un numero di membri da tre a nove, incluso il Presidente.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente, mediante voto palese, il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dalla Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento del VLB, ivi compresa la stesura di eventuali Regolamenti Interni, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio del VLB, sottoponendoli poi all’approvazione della Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo stilare un Regolamento Interno che deve essere approvato dalla Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita della Associazione.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato entro le ventiquattro ore.
La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed eventuali Regolamenti Interni vengono resi noti ai soci mediante affissione presso gli spazi del Club (es. bacheca) o altra distribuzione.
Articolo 16
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo é necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione é presieduta dal Presidente del VLB o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.
Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario del VLB o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
CAPO IV – PRESIDENTE
Articolo 17
Il Presidente é eletto dalla Assemblea, dura in carica due anni ed é rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del VLB nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e la Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria del VLB. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.
In particolare compete al Presidente:
Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso é sostituito dal Vicepresidente.
CAPO V – CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI
Articolo 18
TESORIERE
Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione che sarà sottoposto all’approvazione della Assemblea.
Articolo 19
VICEPRESIDENTE
Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.
Articolo 20
SEGRETARIO
Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell’Associazione e ne coordina le attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.
CAPO VI – SOSTITUZIONI DI MEMBRI DI ORGANI COLLEGIALI, DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
Articolo 21
I membri degli Organi Collegiali durano in carica due anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà dei componenti, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti. In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio.
Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare la Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 22
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso si darà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell’Organo decaduto.
Articolo 23
In caso di morte, dimissioni o inabilitazione permanente del Presidente, tutti gli Organi Sociali decadono.
Il Consiglio Direttivo convocherà la Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all’elezione dei nuovi Organi Sociali.
Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente.
Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione.
TITOLO V – CANDIDATURE, ELETTORATO, INCOMPATIBILITA’
Articolo 24
Tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili.
TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE
Articolo 25
Il patrimonio del VLB é costituito:
Articolo 26
Le fonti di entrata del VLB sono rappresentate da:
Articolo 27
Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare.
Con la chiusura dell’esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato alla Assemblea per l’approvazione.
Articolo 28
I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato.
TITOLO VII – SCIOGLIMENTO
Articolo 29
La Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell’Associazione o la sua fusione con altre Associazioni aventi scopo simile.
In caso di scioglimento, la Assemblea provvede all’elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni e alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione.
La Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti o Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
TITOLO VIII – NORME FINALI
Articolo 30
Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.